Gli inquilini che non pagano il canone di affitto rischiano gravi sanzioni, tra cui lo sfratto. Quando viene disposto?
La stipula di un contratto di locazione fa sorgere il dovere, da parte dell’affittuario, di pagare il canone pattuito. In caso contrario, può essere disposto lo sfratto.
Prima, però, ci sono una serie di adempimenti che devono essere garantiti. Per la locazione a uso abitativo, il proprietario deve attendere la scadenza di un termine di tolleranza di 20 giorni dalla data decisa per il pagamento dell’affitto. Solo trascorso tale termine, se l’inquilino continua a non pagare, il proprietario può agire in giudizio.
Nel caso delle spese condominiali, invece, il termine di tolleranza sale a 60 giorni e lo sfratto può avvenire solo per il mancato pagamento di un importo superiore a due mensilità. Gli inquilini che non pagano l’affitto, inoltre, non rischiano solo lo sfratto ma sono anche tenuti a pagare il debito accumulato nei confronti del proprietario. Quest’ultimo potrà anche procedere con il pignoramento dei beni dei debitori.
Procedura di sfratto per canoni di affitto non versati
Lo sfratto è preceduto dalla messa in mora dell’affittuario, che può avvenire tramite una semplice lettera diffida, con cui si intima il pagamento dei canoni non corrisposti entro una certa data, oltre la quale si procederà giudizialmente.
Il primo step dello sfratto è costituito dalla citazione in giudizio dell’inquilino, che ha l’obbligo di presentarsi all’udienza fissata dal Tribunale del luogo in cui si trova l’immobile. Se l’inquilino non si presenta o non presenta opposizione, il giudice dispone lo sfratto esecutivo.
L’inquilino può impedire lo sfratto pagando il debito accumulato all’udienza oppure successivamente. Ha la possibilità, infatti, di chiedere 90 giorni di tempo per accumulare la somma dovuta. Oltre tale termine di garanzia, viene fissata una seconda udienza, per constatare l’avvenuto saldo oppure, in caso contrario, per dichiarare lo sfratto esecutivo.
L’inquilino è obbligato a liberare l’immobile dopo la sentenza. Se non lo fa riceve l’atto di precetto, con un ulteriore termine di 10 giorni, oltre il quale l’ufficiale giudiziario provvede allo sfratto coatto. La legge stabilisce delle eccezioni nel caso in cui nella procedura siano coinvolti minori o disabili. Ai soggetti fragili viene garantito il diritto a trovare prima un altro alloggio, mentre, per i minori, intervengono gli assistenti sociali.
Al momento dell’ordinanza di sfratto, il giudice emette anche il decreto ingiuntivo di pagamento, necessario per la notifica dell’atto di precetto. Con tale atto viene concesso un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento dei debiti da parte dell’inquilino moroso, oltre il quale il creditore può procedere con il pignoramento.