Lo stipendio dei debitori può essere pignorato di un quinto ma, in alcuni casi, è consentito prelevare anche un importo inferiore. Ecco quali.
Si può pignorare lo stipendio dei lavoratori debitori fino al limite di un quinto, da determinare sulla retribuzione netta percepita ogni mese.
In determinate ipotesi, tuttavia, la legge consente una riduzione della percentuale di pignoramento, inferiore al 20%. Questo avviene se si hanno debiti con l’Agenzia delle Entrate per cartelle esattoriali non pagate e la retribuzione percepita non è superiore a 2.500 euro al mese.
In tal caso, l’Ente di Riscossione non può pignorare più del 10% (pari a un decimo) dello stipendio. Se ad esempio il debitore ha una paga netta di 1.500 euro al mese, il pignoramento dovrà essere di massimo 150 euro al mese; con una retribuzione di 2 mila euro al mese, invece, potranno essere prelevati non più di 200 euro.
Il quinto dello stipendio può essere pignorato dall’Agenzia delle Entrate soltanto se il debitore percepisce una retribuzione di ammontare superiore a 5 mila euro. Con una paga netta mensile compresa tra 2.500 e 5 mila euro, invece, il pignoramento non può essere superiore a un settimo. Tali requisiti si applicano anche quando il pignoramento interessa il TFS o il TFR.
Pignoramento dello stipendio di un quinto o un decimo: le regole da seguire
La normativa relativa al pignoramento dello stipendio è stabilita dall’art. 543 del codice di procedura civile. Si tratta di un importante strumento per soddisfare la pretesa del creditore e assicurare che il debito venga saldato. A tal fine, il creditore deve essere munito di un valido titolo esecutivo, come un decreto ingiuntivo, che attesti l’ammontare del debito.
Solo in presenza di tale requisito si può procedere con la consegna dell’atto di pignoramento dal legale del creditore all’Ufficiale giudiziario. Quest’ultimo notifica l’atto al debitore e al datore di lavoro o alla banca che, entro 10 giorni e tramite PEC o raccomandata A/R, devono comunicare l’ammontare dello stipendio del debitore.
Nel caso in cui il pignoramento intervenga prima dell’accredito della retribuzione, l’atto andrà notificato al debitore e al datore di lavoro, che dovrà trattenere l’importo pignorato e pagare, alla fine del mese, soltanto la cifra residuale. Se, invece, il pignoramento è disposto dopo l’accredito dello stipendio, l’atto andrà notificato al lavoratore debitore e alla banca presso la quale il debitore è correntista e riceve normalmente le somme.
Specifichiamo, infine, che la legge consente anche più pignoramenti contemporanei dello stesso stipendio, purché venga sempre assicurata almeno la metà della retribuzione al lavoratore debitore.